Furto o truffa? La sostituzione dei codici a barre

| Attualità, Diritto Penale, Esame Avvocato

IL CASO

Tizio si reca in un supermercato. Su di uno scaffale sono posti in vendita una serie di PC dai diversi prezzi.

Con la massima prudenza Tizio sostituisce il codice a barre dei PC più costosi con quelli meno costosi e si reca alle casse.

Il cassiere non si accorge di nulla e Tizio completa l’acquisto portandosi a casa tre PC dal prezzo decisamente superiore da quello corrisposto.

Soddisfatto dalla riuscita dell’impresa, qualche giorno dopo, Tizio si reca nuovamente al supermercato, dove compie la medesima operazione con un altro PC.

Si reca alle casse, ma il cassiere, già avvertito, si accorge della sostituzione, chiama la sicurezza che a sua volta fa sopraggiungere i Carabinieri, che arrestano Tizio.

In effetti, il supermercato era già in allerta perché, tramite un riscontro contabile si era reso conto, che tre PC di importo superiore erano stati sottratti dal supermercato.

LA CONTESTAZIONE

A Tizio viene dunque contestato il furto e il tentato furto di tre PC.

Tizio non aveva tolto l’imballo ai PC , su sue indicazioni, i Carabinieri si recano nel suo domicilio dove  recuperano i tre PC sottratti e li restituiscono al Direttore del direttore del supermercato che non sporge querela contro Tizio.

Tizio, all’esito della direttissima, viene condannato per la violazione degli articoli 624, 625 , n. 2 e 4 del codice penale (furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e commesso con destrezza), per il primo episodio,  e per 56, 624, 625 n. 2 e 4 del codice penale , per il secondo episodio (tentato furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e commesso con destrezza) .

Contro la citata sentenza, il difensore propone appello nel quale si duole della violazione dell’ articolo  521 c.p.p. (mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza), sostenendo che la corretta qualificazione giuridica del fatto va rinvenuta nell’alveo del delitto di truffa.

Secondo la difesa, la sostituzione dei codici a barre applicati sui PC con altri codici a barre relativi a PC molto meno costosi aveva costituito l’artificio attraverso il quale Tizio aveva indotto in errore il cassiere inducendolo a battere in cassa un prezzo inferiore, con conseguente ingiusto profitto per Tizio e danno economico per il supermercato.

QUID IURIS?

Ed allora dobbiamo domandarci, quid iuris nel caso in esame?

E’ corretta la qualificazione giuridica del reato (più grave) di furto aggravato   o quello di truffa semplice (meno grave) e che laddove non venisse ravvisata l’aggravante del danno di rilevante gravità (non contestata né applicata in sentenza), in assenza di querela, il reato si estinguerebbe?

La giurisprudenza di legittimità  ritiene configurabile il delitto di furto  aggravato dall’uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza col il consenso, seppur viziato dagli altrui artifici o raggiri della vittima (Cass. Sez.4 del 22.02.2017 n.14609).

Nella fattispecie in esame, Tizio sostituendo i codici a barre dalle confezioni dei PC,  ha indotto in errore il cassiere sul reale prezzo dovuto, che ha digitato uno scontrino e venduto un prodotto ad un prezzo decisamente inferiore da quello stabilito dall’Azienda.

Quando è tornato al supermercato per ripetere la medesima operazione non è riuscito nel suo intento, perché il cassiere, già allarmato, si è accorto della sostituzione del codice a barre.

L’impossessamento è dunque avvenuto (nel secondo caso trattandosi di tentativo[1], l’impossessamento non si è realizzato), contro la volontà del cassiere perché il bene è stato sì venduto a Tizio, ma per effetto di un vizio della volontà del cassiere, indotto in errore dalla sostituzione del codice a barre.

LA GIURISPRUDENZA

Vi sono dei precedenti giurisprudenziali che potrebbero trarre in inganno (Cass. Sez.5 del 28.10.2014 n.6412; Cass. Sez.5 del 24.02.2017 n.18655). In dette sentenze la Corte di Cassazione  ravvede il furto aggravato dal mezzo fraudolento e non quello di truffa, nella condotta del soggetto che simulando la qualità di agente di P.G. o incaricato di P.S., adduce verifiche o controlli inesistenti per ottenere la consegna di beni da parte della vittima al fine di impadronirsene, perché in tale ipotesi la consegna dei beni da parte della vittima non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale , in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui raggiri.

Questi arresti giurisprudenziali non si attagliano al caso in esame. Infatti nella nostra fattispecie , il cassiere dopo il pagamento alla cassa, ha consegnato i PC a Tizio, NON MOMENTANEAMENTE, ma DEFINITIVAMENTE, affinchè Tizio se li portasse a casa quale legittimo proprietario.

Lo spossessamento non è avvenuto CONTRO la volontà del Supermercato (nella persona del cassiere) , che è stato indotto in errore, da un artificio consistito nella sostituzione dei codici a barre.

CONCLUSIONE

Questa è la corretta qualificazione giuridica del fatto, ovvero la truffa semplice (art.640 del c.p.) che ha conseguenze decisive.

Come abbiamo visto il supermercato è rientrato in possesso dei suoi beni ancora imballati e non ha sporto querela.

Né il PM né il Giudice hanno ravvisato la sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità che avrebbe determinato la procedibilità di ufficio anche in caso di riqualificazione nel delitto di truffa.

La Corte d’Appello  qualificando la fattispecie da furto aggravato in truffa semplice, in assenza di una condizione di procedibilità altro non potrà che dichiarare l’estinzione del reato per difetto di querela. (Cassaz. Sez.5 del 17.4.2019 n.1570)

 

 

 

[1] Art. 56 del c.p. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *