Il processo Amministrativo in questa fase emergenziale ha subito delle modifiche. Infatti la recente disposizione contenuta nell’art. 25 del D.L. 28/10/2020 n. 137 ha ridefinito, in considerazione della fase di emergenza epidemiologica in corso, le modalità di svolgimento delle udienze dinanzi agli organi di Giustizia Amministrativa.
Cosa prevede la norma
La citata norma prevede l’introduzione di misure volte a regolare lo svolgimento dei giudizi amministrativi in trattazione nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ripristinando, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio, il sistema processuale già previsto dall’art. 4, comma 1 del D.L. 30/4/2020 n. 28, convertito con L. 25 giugno 2020 n. 70.
Si riattiva, dunque, la facoltà per i difensori interessati di chiedere la discussione orale (mediante collegamento da remoto) delle cause da essi patrocinate tramite apposita istanza da presentare tramite PAT.
Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio calendarizzate dal 9 al 20 novembre 2020 l’istanza di discussione orale può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.
Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio calendarizzate fino al 31 gennaio 2021 il termine per presentare l’istanza di discussione da remoto è quello previsto per il deposito delle memorie di replica per le udienze di merito ovvero, per gli affari cautelari, cinque giorni liberi prima dell’udienza, salva comunque la possibilità della fissazione di ufficio, su disposizione del Giudice.
Le udienze da remoto
- L’udienza da remoto, quindi, potrà essere:
- disposta d’ufficio laddove ritenuta necessaria;
- chiesta da tutte le parti costituite ed allora l’istanza sarà automaticamente accolta e, di conseguenza, l’udienza da remoto sarà disposta dal Presidente del Collegio;
- chiesta da una sola parte ed allora l’istanza sarà valutata dal Presidente del Collegio, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti.
Ove comunque sia disposta la discussione da remoto, la Segreteria comunica ai difensori almeno tre giorni prima della trattazione l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento, trasmettendo il link ipertestuale per la partecipazione da remoto all’udienza.
Il Collegio, per il difensore che ha chiesto ovvero è stato ammesso alla discussione da remoto, è tenuto ad accertare:
- la relativa identità;
- la libera volontà di dar corso all’udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali;
- che il difensore è a conoscenza che il link inviato dalla Segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato;
- che il difensore è a conoscenza che è vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, dell’udienza nonché l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all’udienza o alla camera di consiglio e si impegna a dare rispetto a tale prescrizione;
- che è a conoscenza che non sono ammessi ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio terze persone e si impegna a dare rispetto a tale prescrizione;
- che garantisce la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del suo software di base e applicativo, l’installazione di tutti gli aggiornamenti relativi alla sicurezza informatica e l’utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus;
- che è a conoscenza che il Presidente del Collegio disciplina l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori e regolare l’ammissione e l’esclusione dei difensori all’udienza stessa.
Al fine di agevolare le operazioni suddette, è opportuno che nell’istanza di discussione da remoto il difensore indichi i dati relativi alla propria identità, alla PEC, oltre ad una ordinaria mail e ad un recapito telefonico.
Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.
Possibilità della discussione orale
Rimane ferma, in alternativa alla richiesta di discussione orale, la facoltà di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.
In questo caso, al pari dell’ipotesi in cui non vengano prodotte le dianzi citate note o richiesta, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. omesso ogni avviso.
Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato saranno stabiliti i tempi massimi di discussione e replica ed eventuali modifiche alle norme tecniche del PAT, senza necessità dei pareri – tra i quali quello delle associazioni specialistiche – che la norma di riferimento prevede.
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