Opposizione di terzo a tutela di un diritto di credito ed opposizione tardiva del terzo creditore

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Premessa

L’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. è un rimedio consentito al terzo che pretende avere la titolarità o altro diritto reale sui beni pignorati e viene proposta attraverso ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

Dalla lettura della norma in commento sembrerebbe quindi che l’esperibilità dell’opposizione venga meno se vi è stata la vendita dei beni; tuttavia l’art. 620 c.p.c. disciplina la possibilità di proporre un’opposizione di terzo tardiva quando il giudice non sospende la vendita ovvero se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa; in siffatti casi il terzo può far valere i suoi diritti sulla somma ricavata.

Il ruolo del terzo nel processo esecutivo

Il terzo non è individuato quale parte del processo esecutivo ma è titolare di un diritto opponibile pertanto non ha interesse a contestare il rapporto da un punto di vista sostanziale ma piuttosto si duole dell’oggetto dell’esecuzione.

Altra problematica da mettere in luce rispetto all’art. 619 c.p.c. attiene alla limitazione di tale rimedio all’espropriazione forzata escludendo quindi le esecuzioni in forma specifica e ciò si deduce dal tenore letterale della norma.

La sentenza delle SU n.1238/2015

Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1238/2015 hanno affermato come anche in ipotesi di esecuzione in forma specifica sia possibile un’opposizione ex art. 619 c.p.c.; in realtà l’utilizzo del suddetto rimedio al di fuori del suo ambito generale di applicazione vi può essere se si pensa al discrimen del pregiudizio subìto dal terzo; in termini semplici se il terzo è pregiudicato dalla statuizione giudiziale in executivis dovrà agire attraverso l’opposizione ex art. 404 c.p.c. contestando il diritto soggettivo riconosciuto nella sentenza che funge da titolo esecutivo, invece se il pregiudizio sorge a fronte di un errore compiuto nel processo esecutivo a nulla varrebbe contestare la statuizione giudiziale che di per se è perfetta e pertanto il terzo può chiedere tutela solo attraverso un’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c..

I contrasti giurisprudenziali

Ciò che sembra opportuno valutare è poi se l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. sia consentita anche su un diritto di credito e nel caso positivo se anche il terzo creditore possa accedere all’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 620 c.p.c., questione che ha comportato diversi contrasti giurisprudenziali.

I suindicati quesiti sorgono a fronte di una interpretazione letterale delle norme che rispettivamente affermano la legittimazione del terzo che pretenda avere la titolarità di diritti reali -non si fa quindi riferimento a diritti di credito- (art. 619 c.p.c.) e l’utilizzabilità dell’opposizione tardiva in sede di espropriazione mobiliare o immobiliare in cui alla fase della vendita segue la distribuzione del ricavato e pertanto il terzo può far valere i suoi diritti non più sui beni ma sulla somma ricavata (620 c.p.c.).

Quanto alla prima questione, non sembra che il terzo possa avere ulteriori rimedi oltre all’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c. quando vuole tutelare un proprio credito ovvero quando voglia agire ritenendo di essere l’effettivo titolare del credito espropriato; infatti egli, in quanto terzo, non subisce direttamente l’esecuzione e non può pertanto proporre un’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. per far valere l’invalidità o l’irregolarità di singoli atti del processo; inoltre c’è da aggiungere come il terzo titolare di un diritto di credito sia pienamente assimilabile al terzo titolare di un diritto reale sulla cosa assoggettata ad esecuzione.

La sentenza n.14639/2014

A tale conclusione è giunta anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 14639 del 2014 in cui ha affermato che sul punto vi è unicità nelle pronunce della Suprema Corte e che al di là del tenore letterale della norma il rimedio dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. debba essere riconosciuto anche al terzo pregiudicato dall’espropriazione del credito.

Differente è invece la questione sul momento entro il quale sia possibile un’opposizione di terzo tardiva nell’ambito dell’espropriazione presso terzi che è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali a fronte del fatto che le sentenze n. 4703/84 e n. 10028/98 hanno ritenuto come limite ultimo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, mentre Cassazione n. 7413/97 e n. 10878/12 hanno considerato possibile l’opposizione anche dopo l’assegnazione.

Orbene, chiarito che anche il terzo creditore possa legittimamente intentare un’opposizione ai sensi del 619 c.p.c. occorre verificare quale orientamento debba essere considerato prevalente con riferimento alla possibilità o meno per lo stesso terzo ad accedere alla tutela tardiva di cui all’art. 620 c.p.c..

L’ammissibilità della tutela tardiva al terzo creditore. La sentenza 2868/2020

È bene prendere contezza della recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 2868 del 6 febbraio 2020 che ha ribaltato l’orientamento del 2012; quest’ultimo riteneva che “a prescindere dalle modalità concrete di formulazione dei quesiti, il secondo motivo di ricorso principale, che assume carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altro, è fondato: per la giurisprudenza di questa corte, infatti non solo è ammissibile la proposizione di un’opposizione di terzo nel corso dell’esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ma una tale proposizione è ammissibile anche in epoca successiva all’emanazione di un’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione” (Cass., n. 10878/2012).

La Suprema Corte ad oggi, con la sentenza n. 2868 del 2020, ha invece ritenuto la non utilizzabilità da parte del terzo che assuma di essere l’effettivo titolare del credito pignorato dell’opposizione tardiva di cui all’art. 620 c.p.c. affermando che tale strumento non sia compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi, esecuzione in cui con l’ordinanza di assegnazione si ha la conclusione della procedura; ha altresì precisato che tale conclusione non risulta in contrasto con quanto affermato da Cass. n. 10878 del 2012 stante la diversa posizione del terzo pignorato.

Prima di analizzare le conclusioni delle due sentenze e cercare di comprendere per quale ragione sia considerata diversa la posizione del terzo, appare opportuno analizzare le vicende oggetto del sindacato della Corte di Cassazione.

Le vicende oggetto di giudizio

Partendo dalla questione più recente, questa atteneva ad un’espropriazione presso terzi intentata dal debitore di un condominio e nei confronti di quest’ultimo con dichiarazione resa dall’amministratore; la vicenda terminava con l’assegnazione del credito e pertanto si giungeva alla chiusura del processo esecutivo; l’assegnatario procedeva ad intimare precetto nei confronti del condominio ed il terzo, vero creditore, proponeva un’opposizione ex art. 619 c.p.c..

La Suprema Corte riteneva inammissibile tale opposizione perché proposta dopo l’ordinanza di assegnazione e non riteneva applicabile la disciplina dell’art. 620 c.p.c. perché non idonea rispetto alla struttura del pignoramento dei crediti.

Avendo invece riguardo alla vicenda del 2012, si trattava di un’espropriazione presso terzi nel corso della quale vennero rese due distinte dichiarazioni positive e pertanto il giudice dell’esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione; tuttavia la banca pignorata dispiegava opposizione ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.c.; la Corte di Cassazione riteneva che il secondo motivo inerente alla violazione dell’art. 620 c.p.c. laddove si esclude che possa riguardare anche l’ipotesi di assegnazione di un credito oltre a quella di vendita del bene mobile pignorato avesse carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altro e risultava fondato pertanto a fronte della contraria valutazione del giudice di merito che aveva risolto l’appello qualificando come inammissibile l’opposizione di terzo, la sentenza andava senz’altro cassata.

Considerazioni

Orbene a fronte di quanto riassunto non sembrerebbe che vi fosse una diversa posizione del terzo nelle due vicende ma più propriamente che l’unico rimedio a disposizione potesse essere l’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c.; l’ordinanza di assegnazione non può essere infatti impugnata dal terzo con un’opposizione agli atti poiché questa è possibile solo da chi è parte del processo, non potrebbe essere certamente impugnata con un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. perché la criticità rilevata attiene ad un titolo (l’ordinanza di assegnazione) formatosi tra l’altro in un’esecuzione ormai conclusa e non potrebbe essere impugnata neppure attraverso un’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. poiché non ha natura di sentenza.

Dando pertanto seguito all’orientamento della Cassazione del 2020 ci si trova evidentemente di fronte ad un vuoto di tutela per il terzo vero creditore, il quale o propone un’opposizione tempestiva e quindi nel corso del processo esecutivo quando il terzo esecutato ha reso la dichiarazione positiva nei confronti del creditore sbagliato oppure resta privo di rimedi.

Evidentemente il debitor debitoris paga un debito che non ha ed il terzo vero creditore vede depauperare il patrimonio del debitore; lo scopo dell’opposizione è pertanto impedire che si formi l’ordinanza di assegnazione ovvero impedire che venga portata ad esecuzione una volta emessa. Da ciò se ne deduce come il risultato a cui mira l’opposizione tempestiva è il medesimo a cui mira l’opposizione tardiva ossia rimediare ad un errore esecutivo senza eliminare alcun provvedimento e pertanto siamo al cospetto di due situazioni che non meritano distinzioni tra di loro.

La Suprema Corte ha negato poi l’applicabilità dell’art. 620 c.p.c. ritenendo che debba essere preservata la stabilità dei provvedimenti ormai conclusi nel processo esecutivo ma deve ribadirsi come l’opposizione di terzo non sia assolutamente funzionale a rimuovere l’ordinanza di assegnazione e sia invece volta a non pregiudicare il terzo nei limiti delle regole sulla circolazione dei beni.

Conclusioni

In conclusione pur dovendosi preferire l’orientamento della giurisprudenza di legittimità del 2012 per tutto quanto sopra analizzato, è comunque da auspicarsi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che possano chiarire se sia o meno esperibile un’opposizione di terzo tardiva in caso di titolarità del credito pignorato.

Avvocato Ludovica Mancini

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