Prostituzione – Cenni generali

| Diritto Penale

Con il termine prostituzione si intende l’attività di un uomo o di una donna che concede prestazioni sessuali in cambio di un compenso valutabile economicamente.

La parola “prostituzione” deriva dal verbo latino prostituĕre (pro, “davanti”, e statuere, “porre”), quindi letteralmente “esporre in vendita” e indicava la condizione della schiava che, come una merce, veniva “posta in vendita davanti” alla bottega del suo padrone. Storicamente, quindi, la prostituzione non era una attività libera ma veniva indotta e controllata da soggetti che ne sfruttavano il lavoro traendone un compenso.

Attualmente l’attività della prostituzione è libera ma sono vietate tutte le condotte di sfruttamento induzione ed agevolazione.

OGGETTO GIURIDICO.

La prostituzione si configura come commercio di prestazioni sessuali caratterizzate dall’elemento retributivo.

Gli elemento costitutivi del reato sono:

  1. La/e prestazione/i sessuale/i;
  2. Il fine di lucro;

Precisiamo come un atto sessuale divenga atto di prostituzione solo in presenza dell’elemento retributivo. Il soggetto che si prostituisce dovrà quindi assegnare al proprio corpo la funzione precipua di soddisfacimento dell’altrui libidine in cambio di una utilità, in genere economica che può essere corrisposta o direttamente o indirettamente anche tramite interposizione di un terzo.

L’atto sessuale non si limita alla congiunzione carnale ma comprende tutti quegli atti compresa la masturbazione attraverso il quale il soggetto diviene il mezzo per soddisfare la libidine del richiedente dietro compenso. Anche quindi l’assecondare deviazioni che trovano il loro soddisfacimento in modi che differiscono completamente dal normale atto sessuale (ad es. rapporti sadomasochisti, voyeurismo) costituiscono fatti di prostituzione, quando sono connessi ad una retribuzione.

Il reato di prostituzione non esige l’abitualità della condotta, potendosi ravvisare anche a seguito di un solo episodio, stante la finalità di contrastare ogni fenomeno di interposizione personale a fine di lucro, né l’esplicazione nei confronti di persona già dedita a tale attività.

Come era regolata la prostituzione in Italia prima del 1958.

Fino alla promulgazione della legge Merlin, la prostituzione in Italia sarà ad oggetto di una serie di provvedimenti amministrativi ovvero di Regolamenti che detteranno una serie di minuziose, nonché curiose, norme amministrative al fine di normare nel dettaglio l’attività del solo meretricio (che consiste specificamente nella prostituzione solo femminile).

Dal Regolamento Cavour sino a quello fascista la regolamentazione della prostituzione sarà fondata sulla necessità che lo Stato se ne occupi in prima persona per tutelare ordine e salute pubblica e ma anche per provvedere allo “sfogo sessuale degli uomini”.

La normativa attuale in tema di prostituzione.

Subito dopo il conflitto mondiale nel 1948, anche sulla base dei movimenti di emancipazione della donna e di abolizione della prostituzione, la senatrice Angela Merlin presentò una proposta di legge il cui spirito di fondo era quello di valorizzare la donna alla quale doveva essere riconosciuto il diritto di usare e destinare il proprio corpo nel modo che preferiva. Doveva invece essere impedito e vietato che altri ne approfittassero o ne traessero comunque benefici o utilità.

Qualche anno dopo nelle sedute a scrutinio segreto del 24 e 29 gennaio 1958 la proposta venne approvata quasi all’unanimità.

Con la Legge Merlin (legge 20 febbraio 1958 n. 75) viene dunque stabilita la chiusura delle case di tolleranza, l’abolizione della regolamentazione della prostituzione in Italia e l’introduzione di una serie di reati intesi a contrastare lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Le normative successive.

Dopo la promulgazione della legge Merlin, l’Italia aderirà alla Convenzione di New York del 1950, con cui si stabilisce di punire chiunque: “recluti, induca o inciti altra persona anche se consenziente a prostituirsi nonché ne sfrutti la prostituzione” e chiunque: “gestisce, dirige o volontariamente finanza una casa di prostituzione o consapevolmente cede o prende in affitto, in tutto o in parte, un immobile o altro luogo al fine di fare esercitare l’altrui prostituzione”.

Più recentemente, la legge 269 del 1998 n. 269 ha introdotto gli articoli 600-bis e quinquies al fine di sanzionare la prostituzione minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Di fatto la legge Merlin attualmente regolamenta solo la prostituzione delle persone maggiorenni, mentre la sanzioni contro il fenomeno della prostituzione minorile sono così previste dal codice penale agli articoli 600-bis e 600-quinquies.

Altre norme applicabili alla prostituzione sono contenute nella legge 104 del 1992 il cui articolo 36 prevede un aumento di pena da un terzo alla metà in tutti i casi in cui la persona offesa di una serie di reati e tra questi anche quelli della Legge 75 del ‘58 sia una persona affetta da handicap. La normativa prevede anche la possibilità che il difensore civico o quello dell’associazione a cui appartiene la parte lesa o un suo familiare possa costituirsi parte civile nel processo penale.

Infine nel Testo unico dell’immigrazione vengono previste pesanti sanzioni penali qualora i fatti inerenti allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina sono commessi con l’ulteriore fine di destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale gli immigrati clandestini anche minori di età.

Conclusione.

La legge Merlin ha inteso precisare come il bene giuridico protetto, ferma restando l’interesse dello Stato al buon costume e alla utilità pubblica, sia anche la libertà di autodeterminazione di chi si prostituisce nel compimento di atti sessuali; sanzionati penalmente sono tutti coloro che da tale attività intendono ricavare una utilità economica.

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