L’Ergastolo ostativo: gli uomini ombra.

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INCIPIT

Il fine delle pene non è tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso […] il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”.
Cesare Beccaria
Dei delitti e delle pene

Negli ultimi mesi si è discusso molto sul tema dell’ergastolo ostativo in seguito alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). Cerchiamo di fare chiarezza su cos’è l’ergastolo ostativo.

L’ERGASTOLO OSTATIVO

Questo tipo di ergastolo, differentemente da quello ordinario, è stato inserito nel nostro ordinamento penitenziario all’inizio degli anni 90 in seguito alle stragi di Falcone e Borsellino, per aumentare la sicurezza nazionale difronte al temuto e forte sistema della criminalità organizzata. Esso è regolato dall’art. 4 bis o.p. in cui si vieta l’assegnazione di benefici, quali permessi premio, lavoro esterno e misure alternative alla detenzione, per le persone condannate per reati come mafia o terrorismo, ad eccezione però di coloro i quali decidono di collaborare con la giustizia secondo l’art. 58 ter.

Lo scorso 13 giugno la Corte Europea sui Diritti dell’Uomo si è espressa circa l’incompatibilità della condanna all’ergastolo in Italia con la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, partendo dal caso di Marcello Viola, ergastolano condannato per associazione a delinquere a cui era impossibile poter accedere ad alcun beneficio penitenziario per assenza di collaborazione con la giustizia italiana. Si sono sollevate questioni circa la legittimità costituzionale dell’art 4bis sulla concessione di permessi premio anche al detenuto condannato al 416 bis che non abbia collaborato con la giustizia. Si contesta, in questa sede, il fatto che un soggetto che collabori con la giustizia venga premiato, mentre chi non collabora venga punito senza riconoscimento di alcun diritto. Si dà per scontato che quasi sempre chi non collabora con la giustizia è ancora e sarà sempre un mafioso. Non sempre è così, è necessario avere un quadro il più completo possibile e si cercherà di valutare alcune delle variabili che possono influire sulla scelta di un ergastolano e su come il trattamento penitenziario possa e debba aiutarlo. Per prima cosa è importante considerare la variabile personale, umana, sentimentale legata al fatto che si decida di non collaborare con la giustizia per paura di eventuali conseguenze negative, anche dirette, sulla propria famiglia o si decida di non condannare per coscienza e impedire che qualcun altro vado in carcere al proprio posto.

LA COSTITUZIONE. L’ART.27

Altra variabile importante è quella della rieducazione della pena, è certo che una pena severa quale l’ergastolo possa già dal principio lasciare un segno indelebile nel detenuto ma allo stesso tempo si deve ricordare che il fine di una pena utile è sancito dall’art 27 della Costituzione, in cui: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La rieducazione penitenziaria ha l’obiettivo di reinserire il soggetto nella società, tentando il recupero di valori, prendendo consapevolezza di quello che ha commesso e che comprenda che è giusto pagare per il male fatto.
Altro elemento essenziale, che ci vede appoggiare la tesi della Cedu, è quello della soggettività di ogni caso, oggi in Italia ci sono più di mille condannati all’ergastolo e più della metà sono in regime ostativo. Il giudice o il politico deve valutare caso per caso, senza automatismi, ricordando che il principio guida è il combattere la criminalità. È facile far pagare un reato orribile con una pena che annienta e annulla la persona ma in realtà è necessaria una scelta più complessa. È una scommessa che, considerando il principio di individualità di ogni detenuto, mette in evidenza il percorso e il comportamento che il soggetto ha avuto durante la detenzione e necessita di una valutazione dell’effettiva pericolosità sociale valutata da organi competenti.

IL CARCERE DURO

Quindi ci si chiede: “Cos’è un ergastolo severo e duro? Qual è il fondamento della pena?”

Il carcere duro è uno spazio dove si sospendono i diritti, in cui il senso di sicurezza assoluto prevale su qualsiasi finalità della pena. È opinione pubblica per cui il fine giustifica i mezzi, viviamo in uno stato di emergenza dovuto al terrorismo, criminalità organizzata, tratta degli esseri umani e immigrazione, e pare legittima l’applicazione di veri e propri regimi di tortura, mezzi necessari per una difesa sociale di tipo punitivo. Il reato associativo impedisce al detenuto di avere un trattamento equo agli altri detenuti, non ha benefici, quasi sempre in isolamento. È giusto che tutti paghino allo stesso modo? Ci sono molti ergastolani condannati per reati di stampo mafioso reclusi da più di 20 anni che non hanno più rapporti con le cosche alle quali appartenevano perché ormai estinte o ci sono diversi gradi di coinvolgimento all’interno dell’organizzazione e quindi diversa rilevanza e potere, ma dall’altra parte ci sono coloro i quali non sembra abbiano maturato anche dopo un lungo periodo di detenzione un senso di colpa o che abbiano reiterato la commissione di reati, sono i “malvagi duri”, spesso serial killer, uomini che uccidono le donne, sexoffender e altre categorie, su questi uomini potrebbe non essere discutibile la concessione di benefici penitenziari .

LA VICENDA DI CARMELO MUSUMECI

Carmelo Musumeci, ex ergastolo condannato all’ergastolo ostativo sottoposto al regime 41bis, racconta: “Io ho vissuto per 25 anni in ergastolo ostativo sapendo che di me ne sarebbe uscito solo il mio cadavere”. L’ergastolo non dà alcuna possibilità al condannato di poter uscire dalla struttura detentiva. È una reclusione a vita, il fine pena mai, una condanna a morte. Carmelo Musumeci ha avuto la fortuna di poter ottenere il regime di libertà condizionale svolgendo l’attività di volontariato presso una comunità, è uno dei pochi. Il fine pena mai non consentirà mai la libertà ma c’è la speranza che la voce di molti come quella di Musumeci possa permettere una condanna certa, non a vita, non oltre il necessario, una pena giusta rispetto ai reati commessi ma che sia temporalmente definita, che possa preservare la dignità e la speranza di riproporre nella società individui nuovi e diversi. In conclusione ci si chieda in che modo l’ergastolano può redimersi? Può farlo in modo intelligente con una pena proporzionale ai reati compiuti ma limitata nel tempo rispecchiando i principi di umanità. Musumeci scrive: “sono fortemente convinto che sia giusto che paghi per il male che ho fatto. Solo preferisco farlo in modo utile ed intelligente, come sto facendo adesso”.

Dott.ssa Giuseppina Perotta

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