La nuova legittima difesa. Prime applicazioni della Cassazione

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Sentenza Corte di Cassazione n. 40414/2019

L’approvazione del nuovo testo sulla legittima difesa e sulle altre modifiche al codice penale apportate dalla legge 36/2019 ha suscitato da subito numerose perplessità. Queste si sono concentrate non sull’opportunità politica ma sull’applicabilità della nuova norma e dei possibili differenti risvolti pratici tra la vecchia e la nuova norma (di questi aspetti ne ho parlato qui). Cliccare il seguente link nel caso voleste scaricare l’art. 52 c.p. e l’art. 55 c.p. così come modificati dalla L. 36/2019 (Testo legge legittima difesa)

Con il presente articolo mi vorrei soffermare su una delle prime applicazioni della legittima difesa da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40414/2019 del 13/06/2019.

I Fatti

Al suo rientro a casa, l’imputato aveva notato che qualcuno si era introdotto in sua assenza, rubando degli oggetti. Successivamente l’imputato ha sentito che qualcuno stava tentando di aprire nuovamente la porta. Spaventato da questa seconda presunta effrazione l’imputato prende una mazza da baseball e come il soggetto fa il suo ingresso nell’abitazione, questo viene colpito sulla testa. La persona che si era introdotta, si scopre essere un conoscente del proprietario di casa.

La corte territoriale ha condannato l’iputato per il reato di lesioni personali aggravate non riconoscendo nè la legittima difesa, né l’eccesso colposo.

La decisione della Corte di Cassazione.

[…] diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il giudice di secondo grado non ha fatto erronea applicazione della norma di cui all’art. 52 cod. pen.. Esso si è attenuto al principio di diritto secondo il quale “anche dopo le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 la causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione” ( ed ha citato, a sostegno, le seguenti pronunce: Cass. Pen. Sez. V 30.3.2017, n. 44011); tale interpretazione è qui condivisa perché è perfettamente aderente al tenore del disposto normativo di cui all’art. 52 cod. pen. che così recita : “Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.”

Né a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della recente legge n. 36 del 26 aprile 2019 – pubblicata sulla G.0 del 3.5.2019 ed entrata in vigore il 18.5.2019 – che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 cod. pen., e ciò di là di quelle che potranno essere le future evoluzioni interpretative del
complessivo statuto normativo afferente la legittima difesa scaturente dall’ultima modifica, con particolare riferimento alla natura delle presunzioni come introdotte ( presunzione di sussistenza della scriminante in caso intrusione domiciliare, violenta o con minaccia, di cui al nuovo comma 4 dell’art. 52 cod. pen. ) o riqualificate dalla nuova legge (presunzione di proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 52 cit.), che solo apparentemente sembrano rafforzate in termini di assolutezza dall’avverbio « sempre >> adoperato dal legislatore, dal momento che è, comunque, rimasta ‘in vita’ l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. peri. (prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento ).

Ed invero, ciò che balza evidente leggendo la nuova norma – ed è di rilevo nella fattispecie in esame – è che nella nuova ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare presunta – quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio – affinchè l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure, come detto, in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia […]

Conclusione.

Ne discende che la valutazione della legittima difesa nel caso in esame, nonostante le modifiche del 2006 e del 2019, rimane ancorata ai parametri interpretativi, ordinari e preesistenti.

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi con riferimento all’ipotesi dell’eccesso colposo. La corte ha escluso la configurabilità dell’eccesso colposo, perché, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, poiché il presupposto su cui si fondano sia la legittima difesa che l’eccesso colposo è costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata. L’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v’è spazio ovviamente – per l’inesistenza di una offesa dalla quale difendersi – per la configurazione di un eccesso colposo.

Commenti

2 commenti su “La nuova legittima difesa. Prime applicazioni della Cassazione

  1. Purtroppo non mi sono accorto prima di questo sito.
    Dovendo sostenere l’esame di avvocato mi sarei iscritto.
    Ormai siamo agli sgoccioli; accetterò di buon grado se potete aiutarmi con l’invio di qualche parere e qualche atto.
    Un Grazie Sincero
    Giuseppe Scopelliti (scopelliti.giuse46@libero.it)

  2. Gentile Dott. Scopelliti,
    grazie per averci contattato. Per informazioni che non riguardano l’articolo, Le chiedo cortesemente di contattarci alla mail info@hdemos.it.

    Cordiali Saluti

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