La nuova legittima difesa – Osservazione del Presidente della Repubblica

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Comunicato contenente la lettera del Presidente della Repubblica

Abbiamo già parlato della nuova legittima difesa e delle altre modifiche (leggi qui) contenute nel testo di legge n. 36/2019  che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 03/05/2019 (leggi la Gazzetta Ufficiale) che entrerà in vigora del 18/05/2019. Con questo articolo vorrei soffermarmi solo ed esclusivamente sulle considerazioni che il Presidente della repubblica ha rivolto al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio mediante una lettera.

Il testo della lettera.

«Ho promulgato in data odierna la legge recante: “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.

Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.

Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.

L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.

Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”».

Roma, 26/04/2019

Alcune considerazioni sulla missiva.

In relazione all’art. 2 che modifica l’art. 55 sembra che il Presidente, voglia porre l’attenzione sulla portata oggettiva del turbamento e sulla concreta situazione in cui si dovrebbe manifestare il grave turbamento. Questo in quanto questo aspetto, a seconda di come potrà essere valutato ed analizzato degli organi giudicanti potrebbe portare ad una ampliamento fuori misura della portata della causa di non colpevolezza. Il problema vero è come sia possibile poter valutare oggettivamente una situazione del genere.

Riguardo all’art. 8 il Presidente Mattarella evidenzia una disparità di trattamento a livello economico in quanto per coloro che si trovano in una situazione di legittimi difesa domiciliare, le spese del giudizio sono poste a carico dello Stato, mentre per tutti gli altri casi di legittima difesa no. Oltre al punto di illegittimità Costituzionale sollevato, aggiungo che nella pratica serviranno sicuramente dei correttivi, in quanto non è stato specificato se, il pagamento da parte dello Stato avverrà solo nei confronti degli avvocati iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato oppure nei confronti di tutti gli avvocati.

In relazione all’art. 3 Il Presidente Mattarella solleva una questione di incostituzionalità in relazione alla disparità di trattamento tra i reati di furto in abitazione e furto con strappo in relazione al reato di rapina.

Conclusioni

A prima vista queste nuove modifiche normative, introdotte con la legge 36/2019 sembrerebbero far acqua da tutte le parti e a parere di chi scrive si complica ulteriormente un quadro normativo che già non era limpido. Ovviamente sono delle mie prime impressioni e non si può giudicare tout court la nuova legge in quanto sarà necessario valutare i parametri che verranno utilizati dai Magistrati che si troveranno a dover sciogliere una matassa assi intrigata.

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