La legittima difesa e le altre modifiche normative

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Il testo approvato in via definitiva.

Con il presente articolo analizzo tutti gli articoli del nuovo testo normativo che è in attesa della firma del Presidente della repubblica e della successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale prima di entrare a pieno titolo a far parte del quadro normativo nazionale. (Articolo tratto dal Servizi oStudi del Senato – Nota Breve n. 58/1  a firma di Carmen Andreuccioli)

Il disegno di legge, già esaminato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (limitatamente ai profili di copertura finanziaria), è stato approvato, in sede referente, dalla Commissione giustizia nel testo licenziato dall’altro ramo del Parlamento. Nel merito esso si compone di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abi-tazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

Le modifiche in materia di legittima difesa e di eccesso colposo.

I primi due articoli – non modificati nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento – interven-gono rispettivamente in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo.

L’articolo 1

modifica il comma 2 dell’articolo 52 c.p.,  precisando che nei casi di legittima difesa domi-ciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52 c.p. (quarto comma), per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, re-spinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 52 c.p. al domicilio è equi-parato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L’articolo 2

del disegno di legge interviene poi sull’articolo 55 c.p., aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
L’articolo 61, primo comma, n. 5, disciplina la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa. Tale circostanza ricorre quando colui che commette il fatto agisce profittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

L’articolo 7

del disegno di legge, non modificato dalla Camera, interviene, poi, sulla disciplina “ci-vilistica” della legittima difesa e dell’eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all’articolo 2044 c.c.. Il nuovo comma secondo dell’articolo 2044 c.c. specifica che, nei casi della legittima difesa domiciliare, di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
In tal modo la disposizione esclude apertis verbis l’ingiustizia – che costituisce il presupposto del risarcimento- del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui all’articolo 52, secondo, terzo e quarto comma c.p. In altri termini intento della modifica è di fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.
Il nuovo terzo comma dell’articolo 2044 c.c. invece prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all’articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

L’articolo 8, comma 1,

del disegno di legge introduce, poi, il nuovo art. 115-bis all’interno del T.U. delle spese di giustizia: la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. É comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell’articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 115-bis del Tu spese di giustizia. Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al testo ap-provato dal Senato nell’ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio finanziario, l’altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l’onere dall’anno 2019 e adeguando di con-seguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021 (ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedi-menti non approvati in via definitiva entro la fine dell’anno costituiscono economie di bilancio).

L’articolo 9.

Infine, sempre in tema di legittima difesa, attraverso una modifica all’articolo 132-bis delle disp. att. c.p.p., il disegno di legge, all’ articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati, prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.

Gli inasprimenti sanzionatori.

Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell’eccesso colposo il provvedimento inter-viene su alcune fattispecie di reato. É opportuno precisare – preliminarmente – che anche gli articoli di seguito esaminati non sono stati modificati nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

L’articolo 4,

interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendone il quadro san-zionatorio. É infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con vio-lenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente sanzionata con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva da due a sei anni.

L’articolo 5

interviene sull’art. 624-bis c.p., il quale disciplina il reato di furto in abitazione e furto con strappo.
L’art. 624-bis c.p. disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l’azione furtiva “mediante intro-duzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”. La seconda autonoma figura criminosa consiste nello “strappare la cosa di mano o di dosso alla persona”.

Il disegno di legge interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L’articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell’art. 624-bis c.p. In particolare la disposizione prevede un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro).

In proposito è opportuno ricordare che l’art. 624-bis è stato oggetto di modifica- anche sotto il profilo sanziona-torio- da parte della legge n. 103 del 2017.

L’articolo 3

del disegno di legge, modificando l’articolo 165 c.p., prevede che nei casi di con-danna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

L’articolo 6

del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina di cui all’articolo 628 c.p.. La disposizione modifica la cornice sanzionatoria del reato: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al terzo comma e al quarto comma dell’articolo 628 c.p. il disegno di legge pre-vede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclu-sione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.000-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro). In proposito è opportuno ricordare che anche l’art. 628 è stato oggetto di modifica sotto il profilo sanzionatorio- da parte della legge n. 103 del 2017.

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