La diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti. Il cd “Revenge Porn”

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Il 16 luglio 2019 il Senato italiano ha approvato con 197 voti favorevoli , 47 astensioni e nessun contrario, una nuova  legge a tutela delle vittime di violenza domestica

La legge 19 luglio del 2019 n.69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25.7.19 (entrata in vigore per il 9.8.2019),ha introdotto  modifiche al codice di procedura penale nonché altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La normativa in questione tra l’altro, ha previsto una nuova tipologia di reato, di cui, specificamente, ci occuperemo nel presente articolo.

L’art 10, della summentovata legge,  prevede l’ Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale. L’art 612 ter riguarda la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti “. La norma in questione è stata studiata proprio per prevenire e punire quel diffuso fenomeno denominato revenge porn o revenge pornography (vendetta porno o porno vendetta)

CHE COS’E’ IL REVENGE PORN

Ma che cosa è il revenge porn?

Spesso accade che con (o senza il consenso) del (o della) partner, vengano scattate foto o girati video che immortalano pose ed atteggiamenti intimi della vittima.

Questo tipo di materiale, che mai dovrebbe essere divulgato, invece, viene messo in rete,  rovinando la privacy e la vita della persona ritratta che in un attimo si vede letteralmente messa a nudo di fronte ai milioni di utenti del Web.

Di solito il contenuto pornografico viene postato sui social della vittima, o addirittura caricato, creando pagine appositi, su siti web tematici o addirittura proprio a luci rosse.

Ma chi mette in rete il materiale fotografico e video intimo di un soggetto terzo?

Le motivazioni possono essere le più varie.

Si va dall’amante delusa che posta sui social network le foto del marito fedìfrago, a giovani scolari che scattano foto intime  alle compagne di classe e poi le diffondono nei gruppi di chat, o a vere e proprie persecuzioni messe in atto da chi, in un modo o nell’altro si è appropriato di materiale fotografico e video della vittima, ed infine, ed è la considerazione più allarmante, per semplice e puro divertimento.

Le conseguenze, come ben si può immaginare, possono essere devastanti per chi le subisce.

Ma facciamo un passo indietro.

UN PASSO INDIETRO NEL TEMPO

Prima della diffusione  della comunicazione globale, e dello sviluppo tecnologico, raramente si assisteva alla realizzazione di queste fattispecie.

Accadeva che venissero diffuse foto intime, a mogli o mariti attestanti il tradimento del partner.

Ma realizzare questo tipo di condotta non era semplice.

In primo luogo non tutti erano in possesso di una macchina fotografica che nella maggior parte dei casi era ingombrante e realizzava foto che dovevano essere sviluppate da un laboratorio.

Si doveva quindi portare l’ingombrante oggetto durante il rapporto intimo e ottenere il consenso del partner.

Per non parlare dei video, operazione ancora più complessa.

Ma anche qualora si fosse venuti in possesso di tale materiale, la diffusione era impossibile, dato che né giornali né TV avrebbero potuto diffondere tali materiali, pena l’abbrivio di processi penali e civili, la revoca delle concessioni e licenze e così via.

Si rimaneva in fattispecie di nicchia dove la diffusione era limitata allo stretto ambito familiare per attestare, nella maggior parte dei casi, un tradimento di tipo sessuale.

Oggi con l’avvento della tecnologia digitale, uno smartphone  può scattare fotografie mille volte più definite delle più evolute macchine fotografiche degli anni ’80.  Si possono anche girare, con estrema facilità, video in HD.

Ma soprattutto, dato che tutti siamo in possesso di un telefonino, facilmente prima durante o dopo un rapporto intimo si possono carpire, anche ad insaputa del partner, pose o atteggiamenti intimi.

Con un semplice “Click” , in un secondo possiamo diffondere le immagini della vita privata di un soggetto, potenzialmente a milioni di utenti in tutto il pienate (il web non ha limiti territoriali)

Questo con devastanti effetti per chi lo subisce.

GLI EFFETTI DEL REVENGE PORN

Tiziana Cantone

Chi non ricorda il caso di Tiziana Cantone una giovane ragazza di Caselnuovo di Napoli, travolta dai video hot messi in rete e derisa al punto tale da togliersi la vita?

La madre della ragazza non concordava con la definizione di revenge porn, ma parlava di pornografia non consensuale  illecita (come viene definita nei Paesi Anglosassoni) e chiedeva l’intervento del Governo per punire severamente gli autori di tale condotta.

Ebbene finalmente, dal 9 agosto del 2019, la legge contro il “revenge porn” sarà finalmente realtà.

Ma cosa prevede la norma?

LA NORMATIVA

Innanzitutto il legislatore ha inserito il nuovo disposto normativo nel titolo XII del codice penale che punisce tutte le condotte, penalmente rilevanti, rivolte “contro la persona”.

IL PRIMO COMMA

Il primo comma dell’articolo punisce da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 15.000, chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dopo aver realizzato o sottratto, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Il legislatore sanziona penalmente, sia chi realizza il video o le immagini, sia chi li sottrae.

E’ fatto , dunque, assoluto divieto di cedere, pubblicare diffondere video o immagini a contenuto sessualmente esplicito, che per loro natura nascono e devono rimanere di contenuto strettamente privato, riservato.

E’ quindi norma ad ampio spettro di punibilità, ben potendo ipotizzare l’applicazione del disposto normativo anche a chi realizza video o scatta foto, all’insaputa del partner, durante un rapporto intimo, (e ad esempio , in seguito,  per vantarsi con gli amici lo diffonde via web).

Come visto, non viene presa in considerazione la finalità vendicativa.

Per il primo comma è sufficiente realizzare la condotta descritta. Nulla rilevano le “motivazioni”.

Nel caso, che abbiamo preso ad esempio prima, di Tiziana Cantone, non si trattava, propriamente, di revenge porn, ma di diffusione di immagini a contenuto sessuale senza il consenso della vittima, ( dove nessuno ha mai capito chi sia stato a propararli).

La pena è estremamente severa, ovvero da uno a sei anni, e permette al giudice , nei casi più gravi, di irrogare una sanzione che non prevede (a rigor di codice) la sospensione condizionale della pena.

Si può addivenire ad un paragone leggendo la nuova norma  con quella del codice (più somigliante), ovvero l’art 615 bis (Interferenze illecite nella vita privata) che punisce, con la pena da sei mesi a quattro anni)  chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 (abitazione altrui, luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi), sottoponendo  alla stessa pena, chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte dell’art 615bis.

La norma in esame (come anche quella del 615 ter e quater) che ha degli evidenti punti di contatto con il nuovo articolo 612 ter, è però inserita nella Sezione IV che riguardi i delitti contro l’inviolabilità del domicilio.

La finalità punitiva è diversa, l’oggetto giuridico, in parte diverso, e la pena è più contenuta.

L’art 612 ter , invece, è inserito nella Sezione Terza che riguarda i delitti contro la libertà morale e segue il delitto di atti persecutori, inserendosi nel solco già creato dalla norma contro lo “stalking” inserita nel 2016.

Come visto, il consenso della persona offesa esclude la configurabilità del reato.

IL SECONDO COMMA

Il secondo comma della norma in oggetto punisce con la pena da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 15.000 chiunque, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Nel secondo comma è previsto un importante inciso, ovvero il legislatore ha espressamente previsto che la diffusione, da parte del semplice recettore delle immagini e video, deve avvenire “al fine di recare nocumento” alle persone offese.

Quindi nel primo comma è sufficiente aver realizzato o sottratto , immagini o video, a nulla rilevando la finalità

Nel secondo si prevede una sorta di dolo specifico, ovvero la punibilità è sottoposta alla volontà del diffusore di recare nocumento.

Facile immaginare come il secondo comma creerà non pochi problemi interpretativi e pratici nella dimostrazione processuale della volontà di creare il nocumento.

Comunque il legislatore ha inteso punire non solo il realizzatore o il sottrattore ma anche chi, ha semplicemente ricevuto video o immagini dal contenuto sessualmente esplicito realizzati senza il consenso della persona offesa, e successivamente, col fine di ledere la vittima,  li ha consegnati li ha ceduti e li ha pubblicati.

Dovranno prestare molta attenzione i partecipanti a quei gruppi di chat che ricevono video o foto pornografiche che possono far presumere siano stati realizzati amatorialmente.

Se li diffondono, al di là della valutazione dell’elemento soggettivo (che non potrà che essere vagliato in dibattimento) rischiano comunque di essere accusati della violazione della norma in oggetto e dell’abbrivio di un procedimento penale nei loro confronti.

IL CONTENUTO SESSUALMENTE ESPLICITO

Altra problematica è quella relativa alla esatta individuazione del significato di  video o immagine dal “contenuto sessualmente esplicito” (che il legislatore ha così sinteticamente espresso dopo varie formulazioni).

Spesso avviene che vengono diffuse immagini di soggetti che, prima di un rapporto intimo, si esibiscono con biancheria intima “specifica”.

Anche la propalazione di tali immagini ha spesso effetti devastanti su chi le subisce. Rientreranno nelle ipotesi previste dalla norma?

Alle Procure ai Tribunali e alla Suprema Corte la risposta al quesito ed ad altre numerose domande che, a parere del sottoscritto, si riscontrano leggendo le norma in esame e che si scontrano col principio di tassativà e determinatezza della norma penale.

IL TERZO COMMA

Il terzo comma prevede un (generico) aumento della pena in un duplice ordine di casi:

  • Se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
  • Se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

In questo caso il legislatore ha voluto sanzionare più severamente le condotte descritte nel primo comma, quando sono realizzate da soggetti che hanno avuto con la vittima una relazione affettiva, sia legalmente riconosciuta (il coniuge) sia semplicemente di fatto.

La cessione, distribuzione o diffusione attraverso gli strumenti informatici e telematici è punita con più asprezza data la possibilità infinita di diffusione che lo strumento informatico o telematico porta insita in sé.

IL QUARTO COMMA

Il quarto comma prevede un’aggravio della pena ancora maggiore (da un terzo alla metà) se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

IL QUINTO COMMA

Infine il quinto comma si occupa degli aspetti procedurali stabilendo che il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Ciò significa che comunque anche di fronte ad una remissione della querela il responsabile dovrà  apparire in dibattimento con le parti presenti  (PM e al Giudice), sia per un miglior vaglio della vicenda (da parte delle parti presenti che hanno competenza maggiore di un semplice operatore di Polizia Giudiziaria anche per verificare se vi siano o no state pressioni sulla remissione di querela) sia per una miglior  comprensione da parte del responsabile di ciò che ha commesso

Si procederà di ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche’ quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Ad esempio qualora le foto vengano parzialmente diffuse dopo una estorsione, o dopo una violenza sessuale etc..

LA CLAUSOLA DI RISERVA

Come abbiamo visto la norma prevede la clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

E’ ancora presto per poter ipotizzare quando e come l’art 612 ter potrà essere assorbito nel più grave delitto connesso. Si pensi al caso di un sequestro di persona, violenza sessuale e diffusione delle foto della violenza sessuale via web.

In tali casi, si dovrà ricorrere ai consueti criteri previsti dal concorso apparente di norme per verificare in concreto se il reato più grave assorba o concorra col reato minore punendo interamente il disvalore sociale del fatto previsto dall’articolo 612 ter.

A mio parere nell’esempio sopra riportato, il 612 ter ben potrà concorrere sia col 605 che col 609 bis, dato che le norme  hanno finalità differenti e l’ulteriore diffusione delle immagini a contenuto sessualmente esplicito diffuso si  pone al di fuori di ciò che puniscono e sanzionano il sequestro di persona e la violenza sessuale.

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