Esame avvocato 2019 – Come redigere un parere d’esame.

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Per poter redigere un parere che raggiunga la sufficienza è necessario tener presente quali siano i criteri di correzione utilizzati dalle commissioni. Questi criteri vengono pubblicati dalla “Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense”, costituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, qualche giorno prima dell’inizio delle prove, nonostante che i criteri siano sempre simili se non identici anno per anno. Per la sessione del 2018 i criteri sono stati pubblicati il 5 dicembre 2018 ed anche per il 2019, nel quale saranno ammessi i codici annotati con la giurisprudenza, si presume che i criteri siano gli stessi. Questi parametri possono anche sembrare ovvi, ma conoscerli rende più chiare le regole dell’esame.

I criteri della commissione.

Oltre quindi ad una buona preparazione il candidato dovrà tener presente che la commissione esaminatrice valuterà gli elaborati sulla base dei medesimi criteri stabiliti per la sessione 2018. Questi sono:

  1. correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
  2. chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche;
  3. dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali;
  4. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere;
  5. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
  6. coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento;
  7. in ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
  8. dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.
  9. per quanto specificatamente attiene alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di citazione: curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti), richiamando, in particolare, il precedente criterio di cui al punto 2.

Conclusioni.

Ovviamente la valutazione dell’elaborato resta sempre soggettiva però è pur vero che rispettando i predetti parametri, un elaborato non potrà mai essere considerato insufficiente. Oggi tutti noi scriviamo con i computers ed abbiamo perso l’abitudine a scrivere a mano. Pertanto è fondamentale che tutte le vostre esercitazioni siano scritte di pugno così da evitare spiacevoli problemi in sede di esame come crampi o dolori alla mano. Un elaborato perfetto dal punto di vista tecnico potrà essere scartato e ritenuto insufficiente se di difficile lettura e/o con parti incomprensibili.

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